TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 16.
(Indennità dei membri del Parlamento).

Art. 16.
(Indennità dei membri del Parlamento).

      1. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

      Identico.


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